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Chiarimento

  • In riferimento alla procedura di gara, per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), ivi compresa la materiale affissione dei manifesti, della IUC (IMU, TASI, TARI) nonché’ per la riscossione coattiva di tutte le altre entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali dell’ente e sanzioni per violazioni al codice della strada, si chiede gentilmente un Suo cortese riscontro alla seguenti osservazioni e quesiti. In particolare, oltre ai vari requisiti di partecipazione, il punto 20) Capacità professionale e tecnica, statuisce quanto segue: “Avere alle dipendenze, da almeno un biennio (01.01.2018 – 31.12.2019) un organico di almeno dieci dipendenti regolarmente assunti a tempo indeterminato ed a tempo pieno tra i quali un ufficiale della riscossione di cui all’articolo 42 del D.lgs. 112 del 1999”. Al riguardo, tralasciando il numero delle risorse (10 unità), ampiamente in fruizione della scrivente società, in merito all’ ufficiale della Riscossione richiesto a tempo pieno ed indeterminato, benché sia noto ormai che si tratta di una figura poco o per niente utilizzata nello svolgimento delle attività di riscossione, stante anche quanto previsto dall’intervenuta riforma della riscossione (comma 793 della Legge di Bilancio 2020) con l’introduzione dei Funzionari responsabili della Riscossione in sostituzione appunto della figura, ormai obsoleta, dell’Ufficiale della Riscossione, si chiede se: La nomina di un dipendente assunto, da oltre due anni, a tempo pieno ed indeterminato, come Funzionario della Riscossione (comma 793 della Legge di Bilancio 2020), entro 3 mesi dalla data di affidamento del servizio, possa sopperire alla figura dell’Ufficiale della Riscossione prevista negli atti di gara.

    Domanda del: 23/03/2021 aggiornata il 23/03/2021
  • Il requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui all’art. 20, comma 2), del disciplinare di gara va letto tenendo conto dell’intervenuto comma 793, della Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019, il quale prevede che “… il soggetto affidatario dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere.”. Pertanto, fermo restando il requisito delle 10 risorse assunte a tempo pieno ed indeterminato da oltre due anni, la nomina di un dipendente assunto da oltre due anni, a tempo pieno ed indeterminato, a Funzionario della Riscossione, ai sensi del citato comma 793, entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio, si ritiene valida al completamento ed al soddisfacimento del suddetto requisito.

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