Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • Si chiede se quanto prescritto all'art. 5.4 del Capitolato d'Oneri, riguardo all'utilizzo della Licenza ex art. 115 T.U.L.P.S., non sia in contrasto, o quantomeno superato, dalle disposizioni di cui all'art. 75-bis del D.P.R. 602/1973, che conferiscono la potestà ai soggetti iscritti all'Albo ex art. 53, del D.Lgs. 446/1997, di poter ricorrere a strumenti coercitivi, certamente più efficaci, del recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi. In conclusione si chiede, se il mancato possesso della Licenza istituita ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, possa costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara, o se invece possa essere sopperita dall'iscrizione all'Albo dei Concessionari della Riscossione, di cui sopra.

    Domanda del: 22/03/2021 aggiornata il 22/03/2021
  • Con riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta circa il possesso del requisito di cui all’art. 115 T.U.L.P.S., si rappresenta quanto segue. Il disciplinare di gara all’articolo 18, comma 1, lettera b) prevede che i soggetti partecipanti debbano essere iscritti all'Albo Nazionale dei gestori delle attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con capitale interamente versato, ai sensi art. 3-bis D.L. 40/2010, nonché, per i soggetti stabiliti in un Paese dell’Unione Europea, il possesso di analoghi requisiti, ossia l’esercizio delle menzionate attività, comprovato da una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore, come previsto dall’art. 52 del D.lgs. 446/97, così come modificato dall’art. 1 comma 224, lett. A) della legge 244/07. Si tratta di un requisito di idoneità professionale la cui mancanza determina l’esclusione dalla procedura in oggetto. Tale requisito non può, tuttavia, sopperire il possesso della licenza ex art. 115 TULPS , richiesto dall’articolo 5.4 del capitolato d’oneri, posto che trattasi di due differenti autorizzazioni che devono essere necessariamente possedute dai soggetti partecipanti. Pertanto, posto che il su richiamato documento di gara, che deve essere sottoscritto per accettazione dai soggetti partecipanti, stabilisce che “Il Concessionario del servizio deve curare il recupero stragiudiziale, preventivamente, e prima del recupero coattivo, attraverso le procedure previste dalla norma e mediante l’utilizzo della Licenza di recupero crediti per conto terzi ex art. 115 del T.U.L.P.S”, si ritiene che il possesso della licenza ex art. 115 TULPS, costituisca un requisito professionale da indicare nell’istanza di partecipazione, al punto n. 12), la cui mancanza sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Vai all'elenco dei chiarimenti