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Chiarimento

  • Buongiorno, abbiamo bisogno si alcuni chiarimenti in merito alla procedura in atto. 1) In merito all`apertura dello sportello presso apposito ufficio comunale, si chiede di indicare il nr. minimo di ore di apertura settimanale. 2) in merito al requisito economico finanziario si chiede come più volte ribadito dall`Anac se tale capacità possa essere dimostrata anzichè dalle referenze bancarie dalla presentazione degli ultimi bilanci approvati. 3) sempre per quanto riguarda il requisito economico si chiede se una perdita 2023 nel caso in cui non rientrano nelle fattispecie indicate in quanto non superiori ad 1/3 del Capitale sociale, si chiede pertanto se qualora la società presenti un bilancio con una perdita che non supera i limiti previsti dagli artt. indicati e quindi non vi è alcun obbligo di ripiano della stessa, possa essere ammessa alla gara. 4) Confermate l`obbligatorietà del sopralluogo e che lo stesso debba oggetto di precedente accordo entro il giorno 5 luglio? 5) si chiede di voler chiarire quanto indicato nel disciplinare, infatti sono presenti 2 punti che fanno riferimento alla CAUZIONE PROVVISIORIA, il punto IV ed il punto 14. distinti saluti

    Domanda del: 24/06/2024 aggiornata il 24/06/2024
  • Punto 1) Come da punto 3bis del DISCIPLINARE di GARA al 2’ comma è rinvenibile il numero minimo di ore di apertura settimanale “…... con attività svolta nelle ore di apertura degli uffici comunali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e il Martedì e il Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00….” Da quanto precede si ricava che il nr. minimo di ore di apertura settimanale al pubblico dello sportello presso apposito ufficio comunale è pari a ore 36. E’ utile precisare che il BANDO prevede “”…. IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI.”””, nonché la gestione del Canone mercatale, che non può essere assorbita e/o ricompresa nelle attività di apertura settimanale dello sportello al pubblico presso apposito ufficio comunale. Punto 2) Si richiama in proposito il punto XI. della Lett A) dell’Art.13 del DISCIPLINARE di GARA, ove è previsto che “”””…….Si ribadisce che nel caso in cui il concorrente, per giustificati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, potrà produrre documentazione alternativa. A questo proposito si precisa che la presentazione di documentazione alternativa deve essere previamente autorizzata…..”. Per quanto precede, ai sensi del combinato disposto degli Art.17 del BANDO di GARA e dell’Art.27 del DISCIPILARE DI GARA ( normativa di rinvio), in assenza di referenze bancarie, la presentazione della documentazione alternativa in materia di referenze bancarie darà luogo al procedimento di Soccorso Istruttorio come previsto dall’Art.101, del D. Lgs. 36/2023, che ne costituisce autorizzazione in caso di esito positivo, nella fase successiva alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Punto 3) Laddove dal Bilancio risulti una perdita, anche se la stessa non risulti superiore a 1/3 del Capitale Sociale, in ogni caso vi è la necessità di adozione di provvedimenti per il suo eventuale ripiano (facoltativo), ovvero per il rinvio all’Esercizio successivo. La situazione di Perdita di Esercizio che non comporti modifiche sostanziali al Patrimonio (perdita che non determina diminuzione del Capitale sociale di oltre 1/3), ed anche la presenza di perdite d’impresa COMUNE DI ROCCASECCA Provincia di Frosinone Via Roma, n.7 - 03038, Roccasecca (Fr) - Tel. + 39 0776 56981 Cod. Fisc. 81001750603 - Partita I.V.A. 00629710609 Sito web: www.comune.roccasecca.fr.it - Pec: comune.roccasecca@legalmail.it Mail - Settore II (Ragioneria, Commercio, Tributi) - ragioneria@comune.roccasecca.fr.it - ragioneria2@comune.roccasecca.fr.it - _________________________________________________________________________________________________________ Pag. 3 di 3 nelle fattispecie richiamate nel BANDO di GARA e nel DISCIPLINARE di GARA (Artt.2446, 2447, 2482/bis e 2482/ter) e per le quali non siano stati adottati i provvedimenti richiesti dalla legge, come richiamati nel BANDO, non costituisce di per sé espresso motivo di esclusione, bensì un elemento da considerare da parte della COMMISSIONE DI GARA nella valutazione della Capacità Economico-Finanziaria del concorrente. Punto 4) In tema di Attestazione di Sopralluogo come disciplinata dal punto VII. della Lett.A) dell’Art.13 del DISCIPLINARE di GARA, il termine del decimo giorno antecedente la data di presentazione delle offerte per il rilascio dell’Attestazione di presa visione dei luoghi, non costituisce termine perentorio, bensì termine ordinatorio, che, insieme anche all’eventuale all’assenza dell’Attestazione di sopralluogo, costituisce elemento di valutazione da parte della COMMISSIONE di GARA, in sede di assegnazione del punteggio di cui al CRITERIO “A” – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E QUALITA’DEL SERVIZIO – SUB-CRITERIO: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – da 0 a 15 punti - ; Punto 5) I punti che fanno riferimento alla CAUZIONE PROVVISORIA sono il punto IV, come citato dal richiedente il Quesito e il Punto 15 ( il punto 14 è inerente il Soccorso Istruttorio). Non si rilevano incongruenze in merito alla CAUZIONE PROVVISORIA .

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