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Chiarimento

  • Con riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una corretta valutazione della documentazione di gara ed economica, si richiedono i seguenti dati e chiarimenti:  si chiede di conoscere i dati relativi ai gettiti ordinari delle entrate oggetto del servizio (IMU, TASI, TARI, ICP, TOSAP, DpA e il numero dei relativi contribuenti; per l'IMU si chiede di evidenziare la parte di spettanza dello Stato;  L'art. 7 punti f), g) e h) del Disciplinare di gara prevede quale requisito di capacità economico finanziaria il possesso di un fatturato globale e specifico medio e il non avere subito perdite di bilancio con riferimento in ognuno dei casi citati al triennio 2018/2019/2020. Orbene il termine ordinario per l'approvazione del bilancio d'esercizio per le società di capitali era il 31.03.2021, ulteriormente prorogato dal recente cd. decreto milleproroghe fino al 29.06.2021. Pertanto il dato relativo al fatturato globale 2020 non può essere determinato in mancanza dell'approvazione del bilancio d'esercizio il cui termine va ben oltre la data ultima prevista di presentazione dell'offerta. Si chiede pertanto se l'indicazione del triennio di riferimento sia un refuso e se il triennio corretto sia il 2017/2018/2019.  si chiede di conoscere l’orario settimanale di apertura degli uffici pubblici comunali (art. 8 comma 4 del Capitolato d’Oneri)  si chiede di conoscere se è stata già effettuata una verifica tributaria (accertamento), in che anni e relativa a quali entrate oggetto di gara;  si chiede di conoscere se i servizi posti in gara sono stati in passato esternalizzati e a quali soggetti;  si chiede di conoscere il software attualmente in uso per la gestione dei servizi oggetto di gara;  si chiede di chiarire se l'aggio fisso per la riscossione coattiva (10%) debba intendersi aggiuntivo rispetto alla quota che la legge (art. 1, comma 803, lett. a) della L. 27/12/2019, n. 160) permette di porre a carico del contribuente a titolo di oneri di riscossione e se tali oneri di riscossione sono anch'essi di spettanza del Concessionario;  si chiede di chiarire se le spese postali per l’invio degli avvisi bonari e la notifica di atti di accertamento sono rimborsate dall’Ente al concessionario  si chiede di chiarire se le spese postali e/o di notifica per gli atti di riscossione coattiva, in caso di mancata riscossione per inesigibilità, sono rimborsate dall'Ente al Concessionario.

    Domanda del: 06/04/2021 aggiornata il 06/04/2021
  • Con riferimento alla richiesta di chiarimenti, si rappresenta quanto segue. 1) In merito ai dati relativi ai gettiti ordinari delle entrate oggetto del servizio, si evidenzia che gli stessi sono riportati nella tabella presente sia nel disciplinare che nel capitolato, all'interno della colonna indicante "Entrata previsione annuale". Per quanto concerne, invece, la quota IMU di spettanza statale, tale dato può essere consultato direttamente sul sito del Ministero dell'Interno, Finanza locale. 2) In merito ai requisiti di capacità economico finanziaria, art. 19 del disciplinare, con riferimento al fatturato generale, specifico e alla perdita di esercizio, è possibile prendere in considerazione il triennio 2017-2018-2019 purché l'operatore economico vada a specificare che il bilancio 2020 non risulta ancora approvato. 3) L'orario settimanale di apertura degli Uffici comunali è quello indicato sul sito nell'Ente, ossia dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30 e il Martedì e Giovedì dalle ore 16:00 alle 18:00. 4) L’ultimo accertamento effettuato è relativo all’annualità 2015 per l’IMU e TASI. 5) Il servizio, con l’eccezione dell’imposta comunale di pubblicità e dei diritti pubbliche affissioni affidati alla società IRTEL srl, è stato gestito direttamente dall’Ente. 6)Il software in utilizzo presso l’Ente è l’applicativo APK. 7) L'aggio fisso per la riscossione coattiva (10%) è da intendersi aggiuntivo rispetto alla quota che la legge (art. 1, comma 803, lett. a) della L. 27/12/2019, n. 160) permette di porre a carico del contribuente a titolo di oneri di riscossione e tali oneri di riscossione sono anch'essi di spettanza del Concessionario. 8) Le spese postali per l’invio degli avvisi bonari e la notifica di atti di accertamento non saranno rimborsate dall’Ente al concessionario. 9) L’articolo 5, punto 3 del disciplinare stabilisce che “Nell'ipotesi d’inesigibilità totale o parziale del tributo per cause non imputabili all’Aggiudicatario, allo stesso spetta il rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive secondo le modalità stabilite dal decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 17, comma 6, del D.lgs. n. 112/1999”.

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