NetworkPA è la piattaforma che consente agli operatori economici di compilare una sola volta i dati di iscrizione e replicarli su tutte piattaforme e-Procurement delle rete DigitalPA con un click.
Leggi di piùChiarimento
-
La scrivente intende fornire il seguente chiarimento in merito a quanto indicato a pagina 15 del disciplinare di gara, dove si legge: ``Le proposte migliorative, successivamente all’aggiudicazione, a cura e spese dell’impresa aggiudicataria, dovranno essere corredate dalla progettazione esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica e da ogni altra eventuale autorizzazione da parte di amministrazioni ed enti sovra-comunali, nonché dal computo metrico estimativo, al fine di consentire la contabilizzazione delle opere proposte.`` Non è chiaro fino a che punto sia possibile modificare il progetto esecutivo dal punto di vista strutturale, architettonico e impiantistico, in quanto, ai sensi del Dlgs 36/2023, l’esecutore non ha facoltà di apportare varianti. Inoltre, si potrebbe intendere che i tecnici abilitati incaricati dalla scrivente nella predisposizione dell’offerta tecnica possano apportare modifiche al progetto senza dover seguire l’iter di verifica previsto nei confronti di soggetti esterni. Questo scenario potrebbe generare un nuovo progetto a nome dei tecnici dell’impresa. È importante sottolineare che le modifiche alle opere architettoniche, impiantistiche e, in particolare, strutturali, devono essere trattate con molta cautela, seguendo un iter progettuale e di verifica rigoroso. In tal caso, si verrebbe a creare una vera e propria variante, che sarebbe firmata dai tecnici dell’impresa. La procedura diverrebbe, pertanto, una gara di progettazione ed esecuzione dei lavori, con l’aggiudicazione limitata ai soli lavori, e non alla progettazione, e con un certificato di regolare esecuzione del nuovo progetto da parte della SA ai tecnici dell’impresa. Con ciò, lo scrivente non intende entrare nel merito della parte economica, ma desidera avere chiarimenti su fino a che punto sia possibile variare il progetto. L’obiettivo di questo chiarimento è garantire che tutti i partecipanti alla gara siano allineati nella comprensione delle modalità di presentazione dell’offerta, evitando che alcuni presentino proposte con modifiche sostanziali al progetto, mentre altri si limitino a modifiche minime rimanendo poi spiazzati. Pertanto, si chiede di chiarire se, nella predisposizione dell’offerta tecnica, si debbano prevedere semplicemente delle migliorie o se sia possibile estendersi fino alla realizzazione di una variante sostanziale del progetto.
Domanda del: 06/03/2025 aggiornata il 06/03/2025 -
Le proposte migliorative devono attenersi ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui al punto n. 20 del disciplinare di gara. Il capoverso riportato si riferisce non a un progetto di variante sostanziale ma a un progetto migliorativo rientrante nei canoni di cui al suddetto punto n. 20 del disciplinare.