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1. Art. 6 del Capitolato. In ordine alla richiesta di sostituzione dei lavoratori somministrati che non rispettino lo standard qualitativo e quantitativo delle attività in base a quanto richiesto dal Consorzio, si chiede di rettificare quanto contenuto precisando che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa. In caso di interruzione del rapporto lavorativo, anche per cause di forza maggiore e salvo i casi espressamente previsti dalla legge, la SA dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l`utilizzatore assume l`obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”; l’articolo 45 del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di interruzione della missione nei contratti a tempo determinato, prevede, tra l’altro, la possibilità di essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS stipulanti il presente CCNL, presso la medesima ApL. Si invita a rettificare la disposizione in ottemperanza al dettato normativo. 2. Art. 3. In ordine alla produzione documentale, si specifica che la stessa verrà garantita nel rispetto del GDPR 679.2016.
Domanda del: 08/01/2024 aggiornata il 08/01/2024 -
1) La stazione appaltante nella prima parte dell’art. 6 definisce che “In caso di interruzione del rapporto di fornitura di un lavoratore per mancato superamento del colloquio e/o del periodo di prova o per altri motivi imputabili all’Agenzia, al prestatore o derivanti da forza maggiore, l’Agenzia si impegna ad avviare tempestivamente e comunque entro due giorni dalla comunicazione del Consorzio dei Comuni del Cassinate, un nuovo lavoratore in sostituzione del cessato.”, quindi regola le modalità di sostituzione della risorsa cessata. Per quanto riguarda il secondo periodo “Il Consorzio dei Comuni del Cassinate a propria insindacabile discrezione, chiederà la sostituzione del personale in caso di mancata corrispondenza ai requisiti richiesti, qualora non rispettino lo standard qualitativo e quantitativo delle attività in base a quanto richiesto dal Consorzio stesso, ovvero per sopravvenienze di una giusta causa di recesso” è implicito che la sostituzione per le cause sopra riportati possano avvenire per la mancanza dei requisiti richiesti durante il periodo di prova ovvero per una giusta causa di recesso dopo il periodo di prova. Per altre cause come quelle di forza maggiora o per sopravvenuta modifica delle necessità per la stazione appaltante, la stessa riconoscerà le spettanze fino alla fine della missione. 2) La stazione appaltante non può che richiedere la corretta applicazione delle disposizioni sulla privacy fermo restando la legittimità di richiedere evidenza oggettiva della corretta applicazione del contratto applicato e l’elemento retributivo concordato