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In riferimento al punto e) dell'art. 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE che recita "elenco dei tecnici o organismi tecnici Responsabile Tecnico (Art. 10 comma 4 D.M. 03/06/2014) s.m.i., Responsabile Controllo Qualità, Responsabile Controllo Ambientale, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico. Tali ruoli possono essere assunti anche ad una sola persona in possesso dei relativi requisiti." Si chiede gentilmente di chiarire quanto segue: 1) Quali sono i requisiti richiesti che devono possedere il Responsabile Controllo Qualità e il Responsabile Controllo Ambientale? 2) Le figure che rivestono tale ruolo devono essere inquadrate come tali all'interno dell'organigramma aziendale? 3) Cosa è necessario esibire per la dimostrazione del requisito de quo? In attesa di gentile riscontro, porgo cordiali saluti
Domanda del: 10/10/2022 aggiornata il 10/10/2022 -
Con riferimento al presente quesito relativo ai requisiti di capacità tecnica professionale, di cui al punto 7.3, lettera e) del disciplinare si rimanda a quanto previsto nel suddetto paragrafo e alle previsioni di cui all’art. 10 comma 4 del D.M. 03/06/2014.