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LOTTO 1 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON SANITARIA CATEGORIA B1

Soggetto aggiudicatore: Consorzio dei Comuni del Cassinate per la programmazione e gestione dei Servizi Sociali
Oggetto: LOTTO 1 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON SANITARIA CATEGORIA B1
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 1.223.042,08 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 1.223.042,08 €
CIG: A03B276C25
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: Ufficio Gare - Consorzio dei Comuni del Cassinate per la programmazione e gestione dei Servizi Sociali
Aggiudicatario : Umana S.p.A.
Data di aggiudicazione: 27 febbraio 2024 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 1.215.893,76 €
Data pubblicazione: 14 dicembre 2023 12:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 05 gennaio 2024 10:00:00
Data scadenza: 15 gennaio 2024 12:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica
  • Eventuali documenti integrativi
Documentazione Offerta Economica:

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
RINVIO SEDUTA DI GARA 16 gennaio 2024 11:46:48 Altri Documenti
verbale 1 12 febbraio 2024 12:58:50 Verbali
verbale 2 12 febbraio 2024 12:59:17 Verbali
verbale 3 12 febbraio 2024 13:00:01 Verbali
verbale 4 12 febbraio 2024 13:00:31 Verbali

Elenco chiarimenti

Lotto 1 - LOTTO 1 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON SANITARIA CATEGORIA B1

Chiarimento n. 1

Domanda:

Spett.le Ente, siamo a richiedere se le risorse lavoreranno su 5 o 6 giorni a settimana. Grazie

Risposta:

Buongiorno le risorse richieste lavoreranno su 6 giorni settimanali

Chiarimento n. 2

Domanda:

Spett.le Ente, siamo a richiedere conferma che verranno fatturate e liquidate le ore relative alle assenze per permessi di legge (permessi di studio, di lutto, ...) e le ore relative agli infortuni. Grazie

Risposta:

Buongiorno verrà fatturato e quindi liquidato tutto ciò che prevede il contratto

Chiarimento n. 3

Domanda:

Spett.le Ente, siamo a chiedere se è applicata la c.d. clausola sociale. In caso affermativo, chiediamo di condividere il numero e le caratteristiche delle risorse. Grazie

Risposta:

Buongiorno, non viene applicata la clausola sociale le caratteristiche sono specificate negli atti di gara.

Chiarimento n. 4

Domanda:

Spett.le Ente, si chiede se le fatture regolarmente emesse e conformi al servizio prestato saranno pagate entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. Cordiali saluti

Risposta:

Buongiorno le fatture saranno liquidate entro 30 giorni

Chiarimento n. 5

Domanda:

ERRATA CORRIGE PAGINA 12 DI 29 DEL DISCIPLINARE DI GARA

Risposta:

 

Da una verifica effettuata si è riscontrato un errore di battitura sull’importo totale della garanzia provvisoria.

Gli importi relativi alla garanzia per i singoli lotti sono correttamente:

per il Lotto 1 € 24.460,84

per il Lotto 2 € 10.938,76

Mentre l’importo totale per entrambi i lotti, non è € 35.579,60, ma € 35.399,60

Di seguito la prima parte del paragrafo 10 del disciplinare corretto negli importi che sostituisce quanto erroneamente riportato nel disciplinare pubblicato sulla piattaforma.

NOTA PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Per gli operatori che intendono partecipare ad entrambi i lotti e desiderano presentare una unica polizza, si richiede gentilmente di inserire una copia della stessa sia nella busta amministrativa del lotto 1 che nella busta amministrativa del lotto 2, al fine di snellire le attività di verifica

 

10. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta per ciascuno lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 35.399,60. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l’operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare di seguito i valori della garanzia per singolo lotto;

 

Lotto

CIG

Importo

Lotto 1

AO3B276C25

24.460,84

Lotto 2

AO3B2955BC

10.938,76

Importo totale della garanzia

35.399,60

- prestare un’unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

Segue con quanto riportato nel disciplinare di gara

Chiarimento n. 6

Domanda:

Si chiede a codesta SA di fornire i relativi chiarimenti rispetto alle seguenti richieste: 1) In merito al costo del lavoro, come calcolato e rappresentato nelle Tabelle della Stima dei costi della manodopera e della base d`asta poiché non sono inclusi, nella parte contributiva, gli importi obbligatori previsti per legge del Forma.Temp ed Ebi.Temp, in quanto elementi essenziali del costo del lavoro, si chiede conferma che saranno opportunamente aggiunti in sede contrattuale. 2) In virtù di tale adeguamento, poiché le suddette voci non possono essere incluse nel margine di Agenzia, chiediamo altresì di riformulare e riparametrare il quadro economico della gara sia nella base d`asta che nella indicazione dell`aggio massimo previsto.

Risposta:

Facciamo presente che il costo del lavoro tiene conto di tutte le componenti compresi Form.Temp e Ebi.Temp. Ricordiamo inoltre che nella fase di richiesta del personale, l’Agenzia aggiudicataria dovrà presentare un prospetto dei costi relativi alla risorsa selezionata e sulla base dei costi considerati congrui dal responsabile della stazione appaltante sarà calcolato l’importo dell’aggio sulla base di quanto offerto dall’aggiudicatario.

Chiarimento n. 7

Domanda:

Con riferimento al Disciplinare di Gara, si chiede conferma che eventuali tabelle e infografiche inserite all’interno della Relazione Tecnica possano essere redatte con un font inferiore a 12 pt, ma comunque leggibile.

Risposta:

Per esigenze grafiche si autorizza l’utilizzo di un font inferiore al carattere Ariel 12 per le eventuali tabelle e infografiche, purché restino leggibili. Ricordiamo che la relazione tecnica dovrà tassativamente essere al massimo di 10 pagine fronte/retro formato A4, interlinea 1,5 carattere Ariel 12 per la restante parte e che le pagine oltre le 10 pagine fronte/retro non saranno valutate.

Chiarimento n. 8

Domanda:

Spett.le Ente, in merito al chiarimento n. 2, siamo a richiedere quali voci verranno fatturate e liquidate come previsto dal contratto. La normativa di riferimento, infatti, stabilisce che l`Utilizzatore deve rimborsare all`Agenzia tutte le voci relative al costo del lavoro da riconoscere ai Somministrati. Al pari dei Diretti, anche ai Somministrati spetta la normale retribuzione in caso di assenze previste e normate dalla legge e in caso di infortunio. Chiediamo quindi conferma che tali voci (assenze a vario titolo) verranno fatturate e liquidate. Grazie

Risposta:

In riferimento alla sua richiesta, facciamo presente che la stazione appaltante riconoscerà all’Agenzia, in linea con quanto riportato nel capitolato e nel chiarimento n.2 quanto previsto dal contratto, è chiaro che in caso di malattia che si protrae dopo i tre giorni è l’INPS che riconosce le spettanze e quindi verranno riconosciuti soltanto i primi tre giorni di malattia. Nel caso di infortunio invece intervenendo immediatamente l’INAIL nulla sarà dovuto.

Chiarimento n. 9

Domanda:

1. Art. 6 del Capitolato. In ordine alla richiesta di sostituzione dei lavoratori somministrati che non rispettino lo standard qualitativo e quantitativo delle attività in base a quanto richiesto dal Consorzio, si chiede di rettificare quanto contenuto precisando che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa. In caso di interruzione del rapporto lavorativo, anche per cause di forza maggiore e salvo i casi espressamente previsti dalla legge, la SA dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l`utilizzatore assume l`obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”; l’articolo 45 del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di interruzione della missione nei contratti a tempo determinato, prevede, tra l’altro, la possibilità di essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS stipulanti il presente CCNL, presso la medesima ApL. Si invita a rettificare la disposizione in ottemperanza al dettato normativo. 2. Art. 3. In ordine alla produzione documentale, si specifica che la stessa verrà garantita nel rispetto del GDPR 679.2016.

Risposta:

1) La stazione appaltante nella prima parte dell’art. 6 definisce che “In caso di interruzione del rapporto di fornitura di un lavoratore per mancato superamento del colloquio e/o del periodo di prova o per altri motivi imputabili all’Agenzia, al prestatore o derivanti da forza maggiore, l’Agenzia si impegna ad avviare tempestivamente e comunque entro due giorni dalla comunicazione del Consorzio dei Comuni del Cassinate, un nuovo lavoratore in sostituzione del cessato.”, quindi regola le modalità di sostituzione della risorsa cessata. Per quanto riguarda il secondo periodo “Il Consorzio dei Comuni del Cassinate a propria insindacabile discrezione, chiederà la sostituzione del personale in caso di mancata corrispondenza ai requisiti richiesti, qualora non rispettino lo standard qualitativo e quantitativo delle attività in base a quanto richiesto dal Consorzio stesso, ovvero per sopravvenienze di una giusta causa di recesso” è implicito che la sostituzione per le cause sopra riportati possano avvenire per la mancanza dei requisiti richiesti durante il periodo di prova ovvero per una giusta causa di recesso dopo il periodo di prova. Per altre cause come quelle di forza maggiora o per sopravvenuta modifica delle necessità per la stazione appaltante, la stessa riconoscerà le spettanze fino alla fine della missione. 2) La stazione appaltante non può che richiedere la corretta applicazione delle disposizioni sulla privacy fermo restando la legittimità di richiedere evidenza oggettiva della corretta applicazione del contratto applicato e l’elemento retributivo concordato

Chiarimento n. 10

Domanda:

Spett.le Ente in riferimento alla procedura in oggetto si chiede: -Con riferimento alla risposta di cui al chiarimento n.3 in materia di clausola sociale, si precisa che le Agenzie per il lavoro sono tenute ex lege all`applicazione della stessa ai sensi dell`art. 31 del CCNL di settore. Si chiede quindi di precisare l`attuale gestore del servizio, il numero dei lavoratori somministrati attualmente attivi con le relative mansioni, la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere e se i lavoratori sono assunti a tempo indeterminato dall`attuale gestore, il possesso delle necessarie attestazioni in materia di formazione salute e sicurezza da parte di somministrati e quant’altro possa risultare utile per tali valutazioni. In caso dì risposta negativa si chiede di chiarire le ragioni della non applicabilità della clausola sociale; -Al fine di formulare una più corretta offerta economica, si chiede di poter conoscere l`attuale tasso di assenteismo relativo ai lavoratori somministrati; -Con riferimento alla GARA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER IL CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE LOTTO 1 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON SANITARIA CATEGORIA B1 LOTTO 2 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E PROFESSIONALE CATEGORIA D1, si chiede di chiarire se sussista un vincolo di aggiudicazione rispetto ai due lotti; -Con riferimento alla previsione di cui all`art. 16 del disciplinare di gara si chiede se sia possibile per gli operatori economici allegare all`offerta tecnica oltre ai profili dei formatori anche i cv del team relativo alla commessa ed il catalogo formativo; -Si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che conformemente alla previsione di cui all`art. 33, comma 2 d. lgs. 81/15 saranno rimborsati al somministratore tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori somministrati. - si chiede conferma che, ai fini del rilascio dalla cauzione provvisoria, l`importo della stessa possa essere ridotto dell`ulteriore 20% in caso di possesso di ISO 14.001 o SA 8000. Cordiali saluti

Risposta:

1) L’attuale gestore è TEMPOR S.p.A. Inquadramento B1 N. operatori Ore settimanali Operatori 8,00 15,00 Operatori 1,00 13,00 Operatori 44,00 11,00 La scadenza di tutti i contratti è il 29 Febbraio, non ci sono lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’attuale gestore, e tutti sono in possesso delle attestazioni in materia di formazione salute e sicurezza. 2) Il tasso medio di assenteismo per il biennio 2022/2023 è del 3.99% 3) Non esiste vincolo di aggiudicazione, un operatore può essere aggiudicatario di entrambi i lotti 4) Si richiede a attenersi a quanto riportato nel disciplinare 5) La stazione appaltante si atterrà a quanto previsto dalle norme e dalla documentazione di gara 6) Si rimanda a quanto previsto nell’art. 106 del D. Lgs. 36/2023 e nella documentazione di gara

Chiarimento n. 11

Domanda:

Spett.le S.A. , siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti: 1) Relativamente alla registrazione del contratto e ai diritti di segreteria siamo a richiedervi, attesa la previsione o meno nel vs Regolamento interno, di specificare, e quindi quantificare, il relativo importo 2) Ai sensi dell’art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente. 3) per l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2208. 4) si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo registrato nell’ultimo triennio, in riferimento al personale diretto assunto con la stessa mansione oggetto del presente appalato; 5) In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all`art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l`utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; 6) stante l`indiscussa facoltà di recesso spettante all`Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15) 7) Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell`ambito dell`organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l`AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell`art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell`eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte deo lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull`Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all`impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito. In attesa di riscontri 8) Si chiede conferma se nel costo orario, in particolare nei contributi, siano state previste le seguenti voci: Ebitemp, formatemp, monetizzazione permessi sindacali ed Aspi. 9) Si chiede di confermare che la percentuale del margine di agenzia offerta, verrà applicata sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all`art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l`utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori (SUL COSTO DEL LAVORO) 10) Si chiede conferma, nel caso in cui il costo del lavoro dovesse discostarsi da quello riportato nei documenti di gara, che il margine verrà applicato sul reale costo del lavoro in quanto le differenze di voci di costo, non possono essere coperte dal margine d’agenzia, in virtù del fatto che le stesse sono soggette all’irap. Pertanto, alla luce di quanto richiesto, il costo del lavoro complessivo, dovrà essere rivisto in fase successiva all’aggiudicazione. 11) Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo 12) Si chiede , per la mansione di operatore socio assistenziale con mansioni non mediche livello b1, di specificare la voce Inail da utilizzare tra la 0723 e la 0311 Restando in attesa di un vostro riscontro, porgiamo distinti saluti.

Risposta:

1) Da inserire per il Lotto 1 L’importo massimo è pari a € 3.179,60 oltre l’imposta di bollo di € 250,00 2) Si conferma 3) Si conferma 4) Il tasso medio di assenteismo per il biennio 2022/2023 è del 3.99 % 5) Ribadiamo che la stazione appaltante si attiene a quanto previsto dalla norma e dalla documentazione di gara, garantendo di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. 6) Ci atterremo a quanto previsto dalla norma e dalla documentazione di gara 7) Ci atterremo alla norma 8) Il costo del lavoro calcolato è in linea con quanto previsto dalle norme 9) Si rimanda a quanto previsto nella documentazione di gara 10) Confermiamo che il margine sarà calcolato sul costo reale del lavoro legato a ogni singolo contratto di missione, in funzione anche di eventuali benefici contributivi ove previsti da legge per la risorsa umana selezionata. 11) Le modalità di fatturazione delle festività sono riportate nel capitolato di gara 12) Codice INAL da utilizzare è lo 0723

Chiarimento n. 12

Domanda:

Buongiorno, si rende noto che al momento attuale ancora non è possibile generare il Documento Passoe. Cordiali saluti

Risposta:

il problema è stato risolto

Chiarimento n. 13

Domanda:

COMUNICAZIONE

Risposta:

In riferimento all’acquisizione del PassoE si specifica che la seconda cifra del CIG è lo 0 (zero) e non la lettera O

Chiarimento n. 14

Domanda:

CHIARIMENTO

Risposta:

OFFERTA ECONOMICA 

il modello dell`offerta economica è stato integrato e quindi sostituito