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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA NEI PERCORSI – PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO N. 2 (due) ANNUALITA’ – COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Soggetto aggiudicatore: Comune di Piedimonte San Germano
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA NEI PERCORSI – PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO N. 2 (due) ANNUALITA’ – COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 215.952,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 212.102,60 €
Oneri: 3.849,40 €
CIG: 9322301E23
Stato: Chiusa
Motivazione: GARA DESERTA
Centro di costo: COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO - ufficio gare e contratti
Data pubblicazione: 18 luglio 2022 12:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 09 agosto 2022 10:00:00
Data scadenza: 19 agosto 2022 12:00:00
Documentazione gara:
Per richiedere informazioni: COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO P.zza Municipio n. 1 – CAP 03030 PIEDIMONTE S.GERMANO (FR). Tel. 0776/4029203 – PEC protocollopiedimontesg@pec.it

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
determina indizione 27 luglio 2022 11:07:33 Altri Documenti
determinazione pubblicazione 08 settembre 2022 9:33:54 Altri Documenti
determinazione 580/238 - 2022 18 luglio 2022 9:58:30 Determina a contrarre
verbali 08 settembre 2022 9:37:02 Verbali

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

nel disciplinare riporta 1)CLASSE DI IMPATTO AMBIENTALE DEI MEZZI E7 CHE AD OGGI NON SONO ANCORA IN COMMERCIO; il punteggio come verrà attribuito? 2) INOLTRE NEL DISCIPLINARE 1.3 - requisiti di capacità tecnica e professionale richiede di avere (o di impegnarsi ad attivare) una sede operativa nel territorio comunale in cui si svolge il servizio. non è legittimo cosi come si evince anche dal codice di appalti.

Risposta:

Con riferimento al quesito si rappresenta quanto segue. Per l’attribuzione del punteggio per i veicoli “Euro 7” sarà sufficiente dichiarare, salvo successivi controlli, di avere in propria dotazione i suddetti mezzi, come specificato nel punto A8) del disciplinare di gara. Per quanto concerne, invece, la richiesta di avere o impegnarsi ad attivare una sede operativa nel territorio comunale, si tratta di una clausola conforme al dettato del d.lgs. 50/2016, come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa. Infatti, i giudici ritengono che i requisiti di esecuzione della prestazione sono espressione dell’ampia discrezionalità di cui gode la stazione appaltante, rinveniente il proprio limite solamente nelle previsioni illogiche o sproporzionate. Nella specie, la clausola di territorialità deve essere ritenuta ragionevole, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche del servizio da svolgere. Infatti, il disciplinare di gara richiede – all’atto della presentazione della domanda – il solo impegno da parte dell’offerente a dotarsi, di una sede operativa nel territorio comunale. Il possesso della sede operativa costituisce quindi, nel caso di specie, non una condizione di partecipazione alla gara, bensì un requisito di esecuzione del contratto, richiesto, a valle dell’aggiudicazione e giustificato dalle ragioni già sopra riportate. “Non si tratta pertanto di una clausola inserita in violazione dei principi di libera concorrenza e di massima partecipazione, in quanto consente all’impresa di organizzarsi all’esito della vittoriosa partecipazione, senza obbligarla a sostenere anzitempo l’onere del reperimento dell’immobile e del personale per l’espletamento del servizio” (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 18 dicembre 2017, n. 5929, Tar Piemonte, Sez. I, 16 / 07 /2019 n.811).